Ci sono novità per i professionisti!
È difficile star dietro alle nuove leggi! Noi siamo grafici, fotografi, web designer, “social media cosi” e via dicendo e spesso, per natura, non siamo molto portati per fare conti, per capire tutte queste leggi con le loro sfumature e interpretazioni che non basterebbero 2000 palette Pantone. Per questo è arrivato il momento di fare un po’ di chiarezza per i freelancers che quest’anno avranno la [malsana] voglia di aprire una partita iva agevolata. C’è qualcuno che parla ancora di Regimi minimi ma quest’anno la legge di Stabilità 2016 ha introdotto un nuovo regime forfettario, che presenta similitudini e novità rispetto a quello preesistente.
Dal regime dei minimi al regime forfettario
Desideri aprire una partita IVA? Dal 1° gennaio 2016 cambiano le regole per i regimi con partita IVA agevolata.
la Legge di Stabilità 2016 rende ufficiale questo passaggio dopo il rinvio dello scorso anno.
Dal 1° gennaio 2016 l’unica partita IVA a regime agevolato sarà quella con il regime forfetario; il regime dei minimi potrà essere mantenuto fino alla naturale scadenza (quinquennio ovvero compimento del 35° anno di età del contribuente).
Dopo appena un anno dall’avvio, il disegno del DL stabilità ha revisionato profondamente il regime forfettario 2016, rendendolo di fatto più appetibile e fruibile da una fetta più ampia di lavoratori autonomi ed esercenti attività d’impresa.
Ma quali sono le principali caratteristiche? Eccole di seguito!
- È un regime naturale, chiunque può beneficiarne, senza alcun vincolo di età o di durata. L’unico limite sono i requisiti di accesso e permanenza previsti ex lege;
- Il disegno del DL stabilità 2016 apporta delle modifiche, in aumento, alle soglie limite dei ricavi per 10.000 €, ad eccezione dei liberi professionisti per i quali l’innalzamento della soglia è di 15.000 €;
- Il reddito imponibile non è calcolato come differenza tra i componenti positivi e negativi di reddito ma è determinato forfettariamente applicando al totale dei ricavi un coefficiente di redditività, variabile a seconda del codice ATECO. Esempio: per le attività professionali il coefficiente è fissato nella misura del 78%, quindi avremo la seguente formula: totale ricavi * 78% = reddito imponibile;
- Sul reddito determinato a forfait si applica un’imposta sostitutiva dell’IRPEF, dell’addizionale comunale e regionale e dell’IRAP nella misura del 15%;
- Per le startup è prevista una riduzione dal 15% al 5% per i primi 5 anni di attività. In pratica viene riproposta l’aliquota agevolata del precedente regime dei minimi;
- I compensi non sono soggetti a ritenuta d’acconto da parte del sostituto d’imposta, inoltre sulle cessioni e le prestazioni di servizi non è previsto l’addebito dell’IVA, con conseguente impossibilità di detrazione dell’IVA pagata sugli acquisti;
- Ai fini INPS, è previsto un regime contributivo agevolato che prevede la riduzione dei contributi previdenziali del 35%;
- Chi nel 2015 ha adottato il regime dei minimi, non essendo previsto un regime transitorio, continuerà a fruirne fino alla naturale scadenza;
- È prevista la coesistenza con altri redditi, come lavoratore dipendente o pensione, purché, nell’anno precedente, non siano superiori a 30.000€;
- A differenza del regime dei minimi, è possibile sostenere spese per lavoro dipendente nel limite massimo di 5.000€;
Per accedere al regime forfettario sono previsti, per legge, requisiti oggettivi e soggettivi per l’accesso e la permanenza, oltre a specifiche cause di esclusione. È preferibile dunque, soprattutto per chi vuole iniziare una nuova attività, rivolgersi ad un consulente per verificare in primo luogo la possibilità o meno di accedere al regime agevolato e, in secondo luogo, eseguire un’analisi di convenienza rispetto al regime di tassazione “ordinario”. Paradossalmente non sempre il regime forfettario si presta come la soluzione più vantaggiosa ed economica in termini di tassazione.
Fonte: mondopmi.com e forexinfo.it